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Uomini e figli: separazione e divorzio

Scrivo questo articolo in collaborazione con il dott. Mauro Cesana, (dottore magistrale in Giurisprudenza e consulente giuridico) nell’intento di spezzare una lancia in favore di quegli uomini che vivono una situazione di disagio con la propria ex – moglie o partner, concentrandoci nello specifico su quei casi di separazione o divorzio nelle quali siano coinvolti figli minorenni.

Ci sono situazioni in cui i coniugi vivono separati in casa e questo capita per svariati motivi che possono essere economici, di comodo, “per stare vicini ai figli”, eccetera.
Questi motivi, qualsiasi essi siano, non c’entrano nulla con i minori e la loro tutela; sono infatti motivi di separazione interni alla coppia che non si possono usare come “ricatto” per la decisioni sui termini di affido dei figli stessi, le frasi che spesso le donne usano con gli ‘ex’ sono: “se esci e fai tardi non ti faccio più vedere i bambini”, “la tua nuova compagna sarà usata come prova per non farti più vedere i tuoi figli”, “se hai già la tua vita, scordati i bambini”, “non puoi prendere nessuna decisione riguardo ai figli perché essi sono della mamma”….

E’ normale che ad un certo punto la situazione di forzata convivenza possa degenerare in una situazione di reciproco fastidio e, può capitare che il coniuge uomo voglia cambiare residenza o comunque vivere in un’abitazione diversa da quella coniugale, insomma voglia ricostruirsi una vita.
Questa situazione suscita, non di rado, nella moglie/partner vissuti interiori di gelosia, sentimenti di abbandono, rabbia e molti altri stati d’animo che altro non fanno se non ripercuotersi negativamente sul benessere dei coniugi ma ancor più grave, sulla serenità e gioia dei figli che si vedono coinvolti in una diatriba di insensati ricatti tra i genitori.

Come detto poco sopra, capita molto spesso che la moglie/partner, minacci l’uomo di “non fargli vedere più i suoi bambini” ed il maschio, ingenuamente e senza informazioni adeguate relative alla situazione, si senta messo con le spalle al muro, vittima di una scelta che preveda o lo stare con i figli o la libertà della propria vita.

A questo proposito il dott. Cesana chiarirà tutti i dubbi a riguardo:
Il problema del rapporto genitore – figlio si è sempre imposto all’attenzione del legislatore.
Nello specifico, l’attenzione alla disciplina dell’affidamento della prole a seguito della disgregazione del rapporto di coppia.
Ed infatti, proprio al fine di garantire quanto più possibile la tutela della cd. bigenitorialità, vale a dire la presenza di entrambi i genitori nella crescita della prole, il Legislatore, con la legge n. 54 del 2006, ha fatto in modo che il regime di affidamento condiviso dei figli rappresentasse la regola in caso di separazione, rendendo così residuale l’ipotesi dell’affidamento esclusivo.
Fatto salvo il ricorso all’affido “monogenitoriale” in casi eccezionali, per rispondere a precise e stringenti esigenze di tutela del minore, esponeva il figlio al rischio grave di disequilibri all’interno della famiglia.
Precedentemente all’attuale legge n°54 del 2006, il legislatore si era sensibilmente interessato a questa problematica e, nel tentativo di risolverla, è giunto all’affido così detto alternato e a quello congiunto.
Il nuovo art. 155, comma 2, c.c., prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, tuttavia, è presente una distinzione tra questioni di ordinaria amministrazione e decisioni “di maggiore interesse” (riferibile alle situazioni di salute ed istruzione), solo queste ultime pretendono l’esplicito accordo tra madre e padre.
Chiaramente, nel loro ruolo di educatori, essi saranno chiamati a considerare le capacità e le inclinazioni dei figli. Ed in caso di dissidio ricorreranno al giudice.
Allo stato, è alta l’attenzione verso il diritto del bambino ad una rapporto costante e continuativo con entrambi i genitori, ancorché separati.
Nella fase antecedente la separazione, pur non essendovi ancora alcun provvedimento dell’autorità Giudiziaria, la madre deve comunque favorire il figlio nella costruzione di un sano rapporto genitoriale, anche con il padre.
Deve spogliarsi di ogni istinto egoistico, abbandonare ogni rancore ed agire nel solo interesse del minore, per un suo sano ed armonioso sviluppo psichico. Ostacolare gli incontri col padre, sino a recidere ogni legame filiale, è chiaramente deleterio per il minore, incide negativamente sul suo equilibrio psicologico ed inibisce una corretta ed armoniosa formazione della personalità del giovane.
Dunque, come comportarsi nel caso contrario?
In primo luogo, un comportamento ostativo in tal senso della madre, integra, senza alcun dubbio, la lesione del diritto personale del padre alla genitorialità, diritto costituzionalmente garantito a norma degli artt. 2 e 29 della Costituzione, comportando nell’uomo una forte sofferenza per non avere potuto assolvere – e non per sua volontà – ai doveri verso il figlio/a e per non aver potuto godere della presenza e dell’affetto di quest’ultimo/a.
Il padre, dunque potrà rivolgersi all’autorità per denunciare tal situazione, anche prima dell’effettiva separazione con la moglie.
In secondo luogo, si tenga conto che, in sede di separazione, alla luce di un comportamento come quello sopra ipotizzato, la preclusione arbitraria della possibilità di vedere il figlio, per il padre, potrà essere punto cardine per far sì che quest’ultimo possa ottenere l’affido esclusivo.

E’ con questo articolo che tengo a dire agli uomini: non fatevi assoggettare dalle ex-compagne, i figli hanno un padre ed una madre con i medesimi diritti, la libertà personale ha un valore inestimabile e non è motivo di ricatto da parte di alcuno.
Ricordate sempre che i figli sono individui la cui gioia non andrebbe mai messa in discussione.

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